3 novembre 2009

Consulto telefonico da censurare


A completamento della notizia precedente pubblico la copia della pagina de "Il Giorno", "Il resto del Carlino" e "La Nazione" che oggi hanno pubblicato la mia risposta all'articolo dell'Avv. Mantovani, è evidente che il ritardo era riferibile alla possibilità data all'AVV. Mantovani di replicare. Appare evidente che l'avvocato esperto di diritto sanitario rivede il tiro rispetto alla comunicazione precedente anche se ancora una volta sbaglia nel determinismo temporale in quanto attualizza il risultato della sentenza di condanna citata e pubblicata nel precedente post, omettendo che in quel caso l'omissione di atti d'ufficio è riferibile ai compiti del medico di C.A. previsti dal D.P.R. 270/2000 e non ai compiti attuali che non prevedono la visita su richiesta. Ritengo comunque che ci si possa considerare soddisfatti soprattutto se si analizza che un giudice di Cassazione penale nel caso in specie ha giustificato le procedure previste dall'attuale contratto anche se ha condannato la collega sulla base del riferimento contrattuale vigente all'epoca dei fatti (tempus regit acta).
Silvestro Scotti

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