25 luglio 2009

E LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE FA DI TUTTO DI PIÙ

Nella ASL 9 di Grosseto la Continuità Assistenziale viene chiamata nei campeggi e nelle strutture turistiche nonostante una legge regionale che obbliga i gestori di tali strutture ad avere il medico reperibile per tutte le 24 ore. E la Asl cosa fa? Invia una lettera a firma del Direttore Sanitario (che vi allego) degna di Ponzio Pilato. Il problema va al di la della semplice richiesta di visita. Sembra proprio vi sia un tacito accordo a farci andare la C.A. con un compito aggiuntivo e con una responsabilità medico legale enorme. Infatti la legge che regola l’apertura dei campeggi parla all’art 28 comma 3 di …….medico reperibile a chiamata in tempi brevi, in barba alla non differibilità così tanto da noi professata . A seguito di numerose segnalazioni fatte dai colleghi iscritti abbiamo provveduto ad inviare una lettera per precisare la nostra posizione e chiedere all’Azienda di chiarire in maniera inequivocabile la questione. E’impensabile che qualcuno venga pagato profumatamente per fornire il proprio servizio H24 e che qualche altro (la C.A.) venga sfruttato gratuitamente per far si che lui dorma sonni tranquilli .
Cesare Scola




LA LETTERA DELL’AZIENDA SANITARIA N°9 DI GROSSETO AI MEDICI



Oggetto: Assistenza Sanitaria ai turisti

Ai Sigg. medici Titolari e Sostituti di CA
Ai Sigg. medici di Assistenza Sanitaria ai Turisti
e p. c. Al Direttore della Centrale Operativa 118
Ai Direttori di Distretto



Al fine di fornire elementi di chiarezza per garantire il servizio di assistenza ai turisti, si forniscono le seguenti precisazioni:
- l’Azienda ha attivato in alcune località ed in fasce orarie definite, sedi di assistenza sanitaria turistica. I medici che prestano la loro opera in tali sedi rispondono alle richieste di tutti i cittadini turisti indipendentemente dalla struttura recettiva che hanno scelto per il loro soggiorno (campeggi, alberghi, agriturismi, abitazioni private ed altro);
- nelle fasce orarie notturne e comunque in quelle in cui è presente solo il servizio di continuità assistenziale, i turisti possono rivolgersi a tale servizio, sempre indipendentemente dal luogo di soggiorno.

Distinti saluti
Il Direttore Sanitario
Dott. Danilo Zuccherelli


LA REPLICA DELLA FIMMG CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PROVINCIALE

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASL 9 GROSSETO

AL DIRETTORE SANITARIO
DELL’ASL 9 GROSSETO

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
MEDICINA CONVENZIONATA
DELL’ASL 9 GROSSETO

AI DIRETTORI DI DISTRETTO
DELL’ASL 9 GROSSETO

AL DIRETTORE DELLA CENTRALE 118

e p. c. AI SINDACI DELLA PROVINCIA
DI GROSSETO

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Grosseto


Oggetto: Precisazioni e chiarimenti a seguito lettera prot. n° 23 del 30/06/2009
La Scrivente OO.SS ,
Premesso
Che il Testo Coordinato DPGR 23.04.2001 n° 18 R e DPGR 07.08.2007 n° 45 R ( Legge Regionale 23/03/2000 N°42 integrata dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n° 14 e succ modificazioni pubblicata sul BURT del 26/01/2005 n° 5) prescrive che uno dei requisiti per l’apertura di strutture ricettive di cui all’art.21 è ai sensi dell’art.28 (Pronto Soccorso) comma 3, che tale struttura ……deve disporre di un medico reperibile a chiamata in tempi brevi. Intendendo pertanto per tutte le 24 ore.
Che le S.V sono chiamate e tenute a rispettare e far rispettare tali disposizioni di Legge
Che con lettera del Direttore Sanitario inviata ai Medici di C.A. prot. n° 23 del 30/06/2009 si affronta l’argomento in maniera sommaria e superficiale.
Che il servizio di Continuità Assistenziale assicura le prestazioni non differibili ma non può in alcun modo vicariare l’attività medica obbligatoria per legge presso i campeggi.
Che il servizio di Continuità Assistenziale garantisce comunque attraverso l’attività ambulatoriale presso la sede di guardia le prestazioni ai cittadini non residenti compresi quelli che sono ospitati presso i campeggi
Che l’assicurare l’attività medica presso i campeggi comporterebbe l’assunzione di ulteriori compiti e responsabilità in capo ai medici di Continuità Assistenziale.
INVITA
le S.V. :
Al rispetto delle normative vigenti, delle disposizioni contrattuali e a chiarire in maniera inequivocabile la posizione dell’Azienda.
Con l’ avvertenza che eventuali omissioni ed inadempienze nei confronti dei medici di Continuità Assistenziale saranno denunciate nelle sedi competenti.
Si chiede inoltre il nominativo del/dei responsabili del procedimento e si assegna altresì il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente ai sensi dell’art.22 legge 241/90 e successive modificazioni.
Grosseto, 08/07/2009

Cordiali Saluti
Il segretario provinciale FIMMG CA Grosseto
Dott Cesare Scola

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