Nel riconfermare ai Colleghi la necessità di agire
unitariamente secondo le procedure indicate dal nostro Segretario Nazionale
Generale, (vedi schema di prescrizione per principio attivo pubblicato il 12 agosto), è opportuno sottolineare che è vigente ANCHE A FAVORE DEI MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE il periodo di
30 giorni di latenza applicativa delle nuove norme relative alla prescrizione
di farmaci previsto dall’Art.27 comma 7 lettera c del vigente ACN per la
Medicina Generale.
Tale articolo è infatti contenuto nel Capo I-
Principi generali, che raccoglie le norme applicabili a tutti i MMG
indipendentemente dalla funzione svolta.
ART. 27 - APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL'USO
DELLE RISORSE
omissis
7. La prescrizione farmaceutica è valutata
tenendo conto dei seguenti elementi:
omissis
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità
della nota AIFA, o di altra legittima norma, e, comunque, per
un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall'emanazione
ufficiale della nota AIFA o di altra legittima norma.
Pertanto eventuali azioni di controllo
valutativo delle prescrizioni effettuate da Medici di Continuità Assistenziale
o di Guardia medica turistica, da parte degli organismi aziendali preposti, dovranno
tener conto del periodo di tempo che l’ACN reputa necessario per assumere il corretto
orientamento applicativo e in questo caso non potranno riguardare i
comportamenti prescrittivi antecedenti al 13 settembre.
Si riporta di seguito comunicazione agli iscritti del nostro Segretario Nazionale Generale Dr. Giacomo Milillo.
Carissimi,
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 189
del 14 Agosto 2012 Suppl. Ordinario n.173 del D.L. che afferma, all'Art.15
comma 11 bis, che il medico è tenuto ad indicare in alcuni casi nella prescrizione
il principio attivo del farmaco che vuole utilizzare, potrebbe determinare da
parte del professionista comportamenti che, in assenza di regole interpretative
condivise, dirigendosi nella direzione del rispetto di una legge poco chiara e
poco comprensibile, invece di favorire il paziente, nei limiti della assoluta
tutela del medico, nella migliore delle ipotesi lo potrebbero disorientare o peggio
danneggiare.
Stiamo vigilando e pungolando le istituzioni per
avere risposte chiare e condivise nella loro praticabilità e che non lascino
libere interpretazioni della norma, in senso restrittivo, nelle mani di organismi
di controllo periferico o peggio dei singoli operatori della filiera del
farmaco.
Abbiamo diffuso nei giorni scorsi le prime indicazioni
su come regolarsi nell'ambito del D.L. ormai attivo, tali indicazioni devono
rappresentare agli occhi delle Istituzioni un modello di comportamento che
confermi la medicina generale, come una categoria compatta nella difesa dell'interesse
assistenziale del paziente e del ruolo fiduciario, che si arricchiscono con una
capacità prescrittiva libera da condizionamenti di bilancio e di qualunque
altro tipo.
Abbiamo l'esigenza che in questo Paese i medici
prescrittori debbano essere considerati un valore etico, anche per la Comunità
e che quindi le norme sulla prescrizione debbano prevedere la piena libertà del
medico di prescrivere il farmaco per principio attivo, per nome commerciale,
equivalente o di marca che sia, senza imposizioni a parte quelle derivanti
dalla scienza e da una coscienza, che, per la premessa, non potrà essere che
individuale e collettiva.
In assenza di chiarimenti circa le modalità
comportamentali di quanto previsto in merito alla prescrizione per principio
attivo, relativamente a un primo episodio di patologia cronica o ad un nuovo
episodio di patologia non cronica, e comunque in tutti i casi in cui abbiate
dei dubbi, vi ricordiamo, soprattutto per vostra tranquillità rispetto a
possibili contestazioni da parte di chiunque, farmacista, servizio farmaceutico
aziendale, ASL o Regioni, che l’ACN all'art. 27 nel comma 7 lettera c), a
tutela del tempo necessario per il corretto orientamento applicativo, prevede
che le azioni di controllo valutativo sulle prescrizioni debbano tener conto di
un periodo di latenza applicativa delle nuove norme.
ART. 27 - APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL'USO
DELLE RISORSE
1........omissis
7. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti
elementi
a)....... omissis
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla
novità della nota AIFA, o di altra legittima norma, e, comunque, per un periodo
non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall'emanazione
ufficiale della nota AIFA o di altra legittima norma.
In questo momento il richiamato articolo
dell'ACN rappresenta il nostro unico ambito di riferimento sui compiti e
comportamenti da tenere anche nel rispetto di norme vigenti.
Appare evidente che l'ACN prevede, per la
prescrizione in Assistenza Primaria, un tempo di 30 giorni quale tempo di
adattamento alla emanazione ufficiale di norme che regolano la prescrizione di
farmaci.
A questo punto, vista anche la scarsa attenzione
delle Istituzioni per le dinamiche di periodo, evidenziata dalla vigenza
ferragostana della norma sulla prescrizione per principio attivo, riteniamo di
poter indicare a tutti i medici di Assistenza Primaria il lasso di tempo
richiamato dall’art. 27 ACN come utile ad evitare rischi per il paziente e per
il MMG, attendendo indicazioni applicative da chi avrà la responsabilità di
farlo.
Nel frattempo saremo al vostro fianco contro
chiunque ritenga di imporre comportamenti diversi da quelli che il medico
attuerà alla luce di quanto proposto nelle linee guida comunicate precedentemente
e di quanto previsto dall'ACN testé sottolineato, e restiamo in attesa delle risposte
del Governo e del Ministero della Salute in merito allo stato di agitazione
dichiarato su tale tematiche, mantenendo ferma l'intenzione di determinare una
revisione nel senso della razionalizzazione delle norme sulla prescrizione dei
farmaci a carico del SSN che prevedano un ruolo etico e responsabile dei medici
come di fatto il loro ruolo professionale già impone.
Vi saluto cordialmente.
Giacomo Milillo
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