Roma, 23 Agosto 2012
A tutti gli Iscritti FIMMG
Ai Segretari Regionali e Provinciali Generali
FIMMG
Ai Responsabili Comunicazione Provinciali e
Regionali FIMMG
Oggetto: ulteriore comunicazione
sulla norma inerente l’obbligo di prescrizione per principio attivo.
In considerazione
del grosso risalto mediatico determinato dalla
applicazione ferragostana della norma sull'obbligo di prescrizione del
principio attivo per alcune condizioni definite per legge attraverso l'ormai
famoso comma 11bis art.15 della legge 135/2012;
della enormità di proposte di interpretazione
applicativa proveniente da vari attori istituzionali o meno, che confermano la
prevista inesistenza di condizioni di univocità applicativa;
delle linee guida diffuse da FIMMG Nazionale il
10 agosto 2012, e comunicate a tutti gli iscritti e al Ministero della Salute
circa il comportamento prescrittivo consigliato dal Sindacato ai sensi del
suddetto provvedimento di legge;
delle ultime dichiarazioni effettuate dallo
stesso Ministro della Salute, richiamato direttamente e a mezzo stampa da FIMMG
Nazionale a rispondere circa il ruolo professionale dei medici prescrittori e
circa gli intenti legislativi e applicativi della norma in questione, che
sostiene pubblicamente:
"In
realtà il medico può in tutti i casi indicare il nome commerciale come
orientamento"; e che nelle
intenzioni del provvedimento ci sia quella di ritenere un "momento
importante", e quindi da
salvaguardare nella sua applicazione, "la libertà di scienza e coscienza
del medico";
"e'
consentito al medico obbligare il farmacista a consegnare un farmaco
commerciale solo di fronte ad un
problema di salute specifico. Non e' permesso scrivere sulla ricetta un farmaco specifico dicendo che lo chiede il
paziente";
dei contatti intervenuti con Federfarma
Nazionale, allo scopo di uniformare comportamenti che non creino criticità per
i cittadini in attesa che il tavolo tecnico, richiesto al Ministro della Salute
da più parti anche da FNOMCEO, chiarisca aspetti controversi oltre ad
approfondire i temi di fondo inerenti la prescrizione
di quanto diffuso da Federfarma Nazionale in una
circolare ai farmacisti dove si dichiara che:
la
definizione di "nuovo episodio patologico (sia esso di natura cronica od
occasionale), è esclusiva responsabilità
del medico, il quale conosce la storia sanitaria del paziente e, pertanto, non compete al farmacista
alcuna valutazione in tal senso";
non
è possibile per il farmacista distinguere se la prescrizione che è chiamato a
spedire sia relativa ad una
nuova terapia o ad una in corso, e che, per ovvi motivi di cautela, il farmacista, ogni qual volta il medico abbia
apposto la dizione di non sostituibilità, debba consegnare esattamente il farmaco prescritto;
si ritiene
fatto salvo quanto comunicato dal Segretario
Nazionale con lettera del 15 agosto 2012 a tutela di ipotetiche contestazioni, ovvero
che l’ACN (all’art.27 nel comma 7 lettera c) a salvaguardia del tempo
necessario per il corretto orientamento applicativo, prevede che le azioni di
controllo valutativo sulle prescrizioni debbano tener conto di un periodo di
latenza applicativa delle nuove norme di 30 giorni (che scadrà il 13 settembre
2012 salvo diversi accordi tra le parti), e che alla luce di quanto considerato
sopra rappresenterebbero contestazioni legate a scelta individuale non
sostenuta da alcuno dei rappresentanti citati (Ministero, Federfarma);
di considerare
applicabili le linee guida del 10 agosto 2012
salvo la nota riferita alla possibilità di definire come motivazione di non
sostituibilità, nella prescrizione di un prodotto farmaceutico commerciale
invece del principio attivo, quella: "correlati alla volontà
dell'assistito", mentre restano considerabili le abbreviazioni suggerite
per motivi clinici alle quali può essere aggiunta l’abbreviazione "per
LASA" acronimo di "per Look-Alike/Sound-Alike". Tale definizione
e' correlata alla riduzione del rischio clinico per errori nella assunzione dei
farmaci su soggetti fragili con confezionamento uguale e nome del prodotto
simile, ed e' conforme a quanto emerge dallo specifico progetto sostenuto dallo
stesso Ministero della Salute al link
http://www.salute.gov.it/qualita/paginaInternaQualita.jsp?id=2459&menu=sicurezza
La presente comunicazione unitamente a quelle
precedenti in essa citate, ai sensi del Regolamento sulla Comunicazione della
FIMMG comma 6) approvato in Consiglio Nazionale, dovrà essere diffusa su tutti
i siti internet, blog o altre forme di comunicazione a disposizione degli
iscritti di livello provinciale e regionale delle Sezioni periferiche di FIMMG,
per determinarne la massima diffusione informativa e in considerazione della
necessità di evitare derive interpretative locali che determinino un
comportamento disomogeneo rispetto a quanto indicato, col rischio certo di
indebolimento delle possibilità di contrasto rispetto all’attacco alla
professione che stiamo vivendo.
Vi saluto cordialmente
Giacomo
Milillo
Ritengo sia un grave limite, per mia esperienza vissuta in prima persona, non poter consentire al medico di famiglia poter prescrivere un esame se non si è passati da uno specialista del ramo specifico, il quale qualche volta per incapacità, negligenza, arroganza, non dà l'autorizzazione, facendo passare tempo prezioso al paziente e al medico che devono capire quali cure "corrette" intraprendere. Egli o Essa stessa (specialista), senza disporre in tempo dei risultati di tali esami, dando cure errate e dannose alla salute del paziente. La saluto cordialmente, suo ex paziente.
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