16 dicembre 2009

PRASSIS FIRMATA LA POLIZZA "INVALIDITA' PER INFORTUNIO E MALATTIA, MORTE PER INFORTUNIO"

PRASSIS
FIRMATA LA POLIZZA
"INVALIDITA' PER INFORTUNIO E MALATTIA, MORTE PER INFORTUNIO"

Con il nuovo ACN molte le novità previdenziali ed assicurative per il Medico.

Mentre in campo previdenziale è stato introdotto l'aumento del contributo obbligatorio dal 15% al 16,50% e la flessibilità contributiva dall'1% al 5% (aliquota modulare su base volontaria), in campo assicurativo è stata ampliata la gamma degli eventi assicurati introducendo il parziale risarcimento delle eventuali conseguenze economiche di lungo periodo derivanti da eventi imprevisti o accidentali che comportino la "riduzione PERMANENTE della capacità di guadagno del medico a causa di infortunio o malattia".

Pertanto alla garanzia già in essere dei "primi 30 giorni di malattia" su base assicurativa in ACN, della "invalidità TEMPORANEA TOTALE" e della "invalidità PERMANENTE TOTALE" garantiti dall'ENPAM, si è aggiunta la polizza a copertura della "invalidità PERMANENTE PARZIALE da infortunio o malattia e MORTE per infortunio".

Tutti i sindacati rappresentativi hanno firmato la nuova polizza che è strutturata in modo da essere perfezionata nel tempo in base alle risultanze di un processo di monitorizzazione che sarà effettuato da un'apposita Commissione Paritetica prevista espressamente in polizza e composta da un rappresentante per ogni sindacato firmatario e i rappresentanti della compagnia assicurativa.

I Sindacati firmatari si sono impegnati ad indicare i partecipanti alla prima riunione di tale Commissione Paritetica che dovrà tenersi entro la data del 31 gennaio 2010, per la definizione di un apposito Regolamento operativo e ad effettuare una prima verifica dell'andamento tecnico delle polizze entro la data del 30 giugno 2010.

E' stato inoltre firmato un protocollo d'intesa tra tali Sindacati e il Presidente dell'Enpam, che regola le modalità di riversamento delle somme incassate dalla Fondazione a titolo di contributo assicurativo, limitando espressamente le sue responsabilità alla sola corretta effettuazione di questa operazione, svolta a titolo gratuito e nell'esclusivo interesse degli iscritti."

La nuova polizza a partire dalle ore 24,00 del 31/12/2009 risarcirà i superstiti per la morte del medico convenzionato per infortunio con un massimale di €.100.000,00, l'invalidità permanente per infortunio con un massimale di €.150.000,00 e l'invalidità permanente per malattia con un massimale di €.125.000,00.

L'assicurazione per quanto riguarda la morte e l'invalidità permanente parziale da infortunio sarà valida sia per i rischi professionali che extra professionali.

L'assicurazione è valida sino all'età prevista dall'ACN e comunque non superiore a 70 anni e cesserà nel momento in cui l'assicurato perderà il requisito per esercitare in regime di convenzione.

L'invalidità permanente da infortunio di grado inferiore o pari al 10% non sarà indennizzata (per evitare grandi costi totali per piccoli risarcimenti, che vanificherebbero lo scopo di fondo della tutela).

L'invalidità permanente da infortunio di grado superiore al 10% ma inferiore al 50% sarà indennizzata solo per la parte eccedente il 10%.

L'invalidità permanente da infortunio pari o superiore al 50% sarà indennizzata secondo una tabella progressiva maggiorata per cui il 67% di invalidità verrà liquidato con il 100% del massimale assicurato.

L'invalidità permanente da malattia di grado inferiore o pari al 25% non sarà indennizzata (per lo stesso motivo dell'infortunio).

L'invalidità permanente da malattia di grado superiore al 25% ma inferiore al 49% sarà indennizzata dall'1% arrivando al 47%.

L'invalidità permanente da malattia di grado superiore al 49 ma inferiore al 66% sarà indennizzata la % accertata; dal 67% secondo una tabella progressiva maggiorata per cui l'80% di invalidità verrà liquidato con il 100% del massimale assicurato.

Tuttavia se l'infortunio o la malattia avrà come conseguenza una invalidità permanente parziale pari o superiore al 60% dalla quale ne consegua la perdita dei requisiti ad esercitare l'attività di Medico di Medicina Generale in regime di convenzione, all'assicurato verrà liquidato un importo pari al 100% della somma assicurata.

Tale assicurazione sarà usufruibile da tutti i Medici di Medicina Generale convenzionati, e questi verseranno, con le stesse modalità, uno 0,36% aggiuntivo a quello che già versano per la copertura dei "primi 30 giorni" di malattia.

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