12 gennaio 2014

Avviso importante: imminente scadenza dei termini dell’ istanza per l’aumento dei Contributi Previdenziali su base volontaria (aliquota modulare) per i medici convenzionati con il S.S.N.


Cari Colleghi,
Vi ricordiamo che il 31 Gennaio p.v. scadrà il termine utile per richiede alla ASL di appartenenza l’attivazione o l’aumento del contributo previdenziale volontario.
L’istituto della aliquota modulare su base volontaria, introdotto dall’ Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 29 luglio 2009, consente ai medici di Continuità Assistenziale, Assistenza Primaria, Emergenza Territoriale e Medicina dei Servizi che ne facciano richiesta, di  attivare e modulare fino ad un massimo del 5% la quota contributiva previdenziale a proprio carico.
L’Azienda Sanitaria, recepita la richiesta del Medico, verserà all'ENPAM la quota contributiva aggiuntiva nella percentuale che il medico stesso ha scelto.
La richiesta di tale contribuzione aggiuntiva- o la variazione della percentuale inizialmente scelta- può essere effettuata solo una volta l’anno, appunto entro il 31 gennaio, inviandone comunicazione a tutte le Aziende, se diverse, con le quali il medico ha in atto un rapporto convenzionale come Medico di Medicina Generale (ossia Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale, Medicina dei servizi).
Chi avesse già presentato istanza negli anni precedenti e non intenda variare la propria percentuale non deve presentare alcuna domanda poiché, in assenza di comunicazioni, l’aliquota resta confermata.
Consigliamo infine di inviare copia delle comunicazioni presentate alle Aziende Sanitarie di competenza anche alla FONDAZIONE E.N.P.A.M. – SERVIZIO CONTRIBUTI UFFICIO RISCOSSIONE FONDI SPECIALI – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 78 – 00185 ROMA - allegando copia della ricevuta della Raccomandata di invio alla Azienda, o, se consegnata a mano, il numero di protocollo di registrazione.
Come ci ricorda il nostro rappresentante Enpam, Stefano Leonardi, i versamenti facoltativi alle gestioni pensionistiche obbligatorie sono INTEGRALMENTE deducibili dal reddito imponibile e non vi è alcun divieto di cumulo, per la deducibilità fiscale, tra questi versamenti ed i contributi versati alle forme previdenziali complementari.
Considerando che la trattenuta relativa all’ENPAM viene effettuata sul lordo del ‘’lavorato’’ è facile intuire che buona parte delle somme destinate al contributo volontario vengono sottratte alla tassazione con i consequenziali benefici che il meccanismo comporta.
Per ulteriori informazioni scrivere a esecutivoca@fimmglegal.org o rivolgersi alla sede FIMMG CA della provincia di appartenenza.
In allegato il modello predisposto dall'E.N.P.A.M. per la richiesta alle Aziende Sanitarie.




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