Roma, lì 11/08/2012
Prime indicazioni per i
Medici di Continuità Assistenziale
sulla prescrizione per
principio attivo.
La prossima pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle norme introdotte dal Comma 11-bis del decreto-legge n. 95/2012
renderà obbligo di legge per tutti i medici applicare le nuove regole in tema
di prescrizione di farmaci.
L’applicazione di tali norme coinvolge in modo significativo, non sul
piano della normale pratica clinica ma su quello gestionale e
amministrativo della prescrizione dei farmaci, i medici di
Continuità Assistenziale i quali, operando su pazienti di cui non è loro nota
la storia anamnestica e in assenza di continuità informativa con i medici di
famiglia, si troveranno nella condizione di valutare in ogni intervento
l’applicazione del dettato legislativo oltre che di essere esposti al rischio
di potenziale conflittualità sia con utenti inconsapevoli dei nuovi obblighi
imposti dalla legge, sia con le valutazioni del farmacista di turno che con le
analisi aposteriori degli organismi aziendali proposti al controllo
amministrativo delle prescrizioni.
Per rispondere alle difficoltà interpretative
dovute al combinato disposto di più norme sulla prescrizione, in considerazione
della scarsa divulgazione delle notizie legata al particolare periodo di
ridotta attività lavorativa per le ferie estive e soprattutto a causa delle
carenze interpretative della nota esplicativa diffusa dal Ministero della
Salute il 3 Agosto u.s. - che non ci appare né condivisibile né esaustiva- in
attesa di condividere con le Istituzioni competenti procedure applicative che
superino le criticità esistenti, si ritiene utile fornire alcune
avvertenze che si prega i Colleghi di tenere in debita considerazione
anche al fine di determinare attraverso l’uniformità di applicazione delle
nuove norme una maggiore tutela per la categoria.
L'Esecutivo Nazionale FIMMG CA
SCHEMA PROVVISORIO
PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO
Premessa
Si richiama preliminarmente l’attenzione su come
il Legislatore sia stato particolarmente attento a subordinare all’atto
curativo da parte del Medico - e non al solo atto prescrittivo farmacologico inteso quale atto di fornitura, economicamente a carico del SSN, del farmaco-
qualsiasi ulteriore disposizione non necessariamente o immediatamente presente.
Si ribadisce pertanto l’interpretazione d’insieme
ed olistica della cura.
Non essendo chiara l’espressione “patologia non
cronica” si ritiene che tale situazione debba essere individuata dal medico
stesso.
Nella prescrizione il medico terrà conto
dell’anamnesi individuale farmacologica del soggetto, individuando le
situazioni in cui la buona pratica clinica, ispirata al criterio di prudenza,
determina l’opportunità di NON ricorrere a farmaci mai utilizzati nel singolo
paziente in presenza di farmaco già utilizzato, risultato efficace e che non
abbia prodotto effetti indesiderati.
Si precisa che si intende per farmaco la
sua completa composizione definita per semplificazione nel nome commerciale di
fantasia o nella denominazione generica (principio attivo e azienda
produttrice).
Conseguenze per il Medico di Continuità
Assistenziale (MCA)
Considerato che normalmente, date le
caratteristiche organizzative proprie del setting ove afferiscono di norma
pazienti occasionali dei quali il medico non conosce la storia
clinica, il MCA esegue, tra le norme di buona pratica clinica,
una raccolta anamnestica accurata che indaghi anche l’approccio terapeutico
precedentemente applicato per quel paziente sulle patologie croniche e non
croniche, con particolare riferimento all’efficacia e alla assenza di
precedenti reazioni avverse, riteniamo che si determinino per i MCA criticità
procedurali esclusivamente di tipo gestionale ed amministrativo legate alle valutazioni condotte aposteriori dagli organismi aziendali preposti al controllo amministrativo delle
prescrizioni.
Si suggerisce pertanto, al mero scopo di evitare
successive contestazioni di tipo amministrativo, di lasciare traccia scritta
dell’anamnesi farmacologica determinante la prescrizione non per principio
attivo o la apposizione della clausola di non sostituibilità, sull’Allegato M
e/o sul registro della sede, in modo da documentare efficacemente, a
propria tutela, il processo decisionale determinante tale scelta.
Casi esplicativi
Si possono determinare le seguenti situazioni:
1. Paziente con
patologia cronica, già in cura:
Previa trascrizione sull’Allegato M e sul
registro della sede delle notizie anamnestiche raccolte per orientare il
proprio processo decisionale, il medico può prescrivere il farmaco abitualmente
assunto dal paziente indicando il farmaco stesso con denominazione propria o
con denominazione generica. Il farmacista dovrà indicare al cittadino
l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli
esercitare la libera scelta.
In questo caso la clausola di NON SOSTITUIBILITA’
potrà essere indicata SENZA motivazione sintetica.
2. Paziente con
patologia cronica per il quale si inizia la cura:
Previa trascrizione sull’Allegato M e sul
registro della sede delle notizie anamnestiche raccolte per
orientare il proprio processo decisionale, se da esse si evidenzia che il
paziente non ha ancora avviato una terapia per la patologia cronica
diagnosticata, il medico dovrà sempre indicare nella ricetta SSN il nome del
principio attivo.
In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con
denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico). Il
farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco
equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.
Se il medico ritiene che il farmaco di marca
prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ e
deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.
Naturalmente, verificata l’efficacia e la
tollerabilità del farmaco effettivamente assunto dall’assistito, eventuali
prescrizioni successive alla prima, seguiranno le modalità di cui al punto 1).
3.
Paziente affetto da un nuovo episodio di patologia non cronica:
Previa trascrizione sull’Allegato M e sul
registro della sede delle notizie anamnestiche raccolte per
orientare il proprio processo decisionale, il medico dovrà indicare nella
ricetta SSN il nome del principio attivo nei casi in cui ritenga di utilizzare
un farmaco, di cui sono disponibili farmaci equivalenti, con principio attivo
mai usato in quello specifico paziente.
In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con
denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico). Il
farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco
equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.
Se il medico ritiene che il farmaco di marca
prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ e
deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.
In tutti gli altri casi di patologia non cronica
il medico prescrive il farmaco con denominazione propria, o con denominazione
generica, composto da principio attivo già precedentemente assunto dal
paziente e aggiunge la clausola di non sostituibilità senza motivazione.
Motivazione della NON sostituibilità
Riguardo alla sintetica motivazione, quando
necessaria per apporre la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ (casi 2 e 3 sotto
esemplificati), questa potrà essere riferita a:
A. motivi clinici,
compresi quelli collegati all’anamnesi farmacologica: in tal caso si consiglia
di indicare “motivi clinici” o sigla equivalente MC
B. motivi correlati
alla volontà dell’assistito, quando l’interessato, non sentendosi in grado di
esercitare la libera scelta dal farmacista, edotto sui possibili maggiori costi
della scelta, chiede al medico di indicare esplicitamente sulla ricetta il
farmaco prescritto: in tal caso si consiglia di indicare “volontà
dell’assistito” o sigla equivalente VA.
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