13 febbraio 2009

Causa Pilota: revoca convenzione art 19 c. 3

Come comunicato in sede di Segreteria Nazionale ho dato mandato al mio legale di intendere causa all'Azienda ULSS 13 MIrano (Ve) per Cessazione del rapporto Convenzionale di cui all'art. 19 c. 3

La situazione sembre abbastanza favorevole datosi che il Comitato Aziendale ha revocato il rapporto in maniera unilaterale e senza tener conto delle mie deduzioni.
Imoltre si è appellato ad una inadempienza contrattuale inesistente non permettendo la mia difensa davanti al Collegio Arbitrale (art. 30).

Idee o suggerimenti per aiutarmi a vincere questa causa sono bene accetti.

Vi terrò informati passo passo.

1 commento:

  1. Coem già pubblicato sul sito nazionale della FIMMG CA ritengo fondamentali quali argomenti oggettivi di valutazione per la non applicazione del comma 3 dell'art. 19 dell'ACN vigente i seguenti punti:
    1. Il medico nell’arco dei tre anni descritti dal comma 3 art. 19 ACN vigente non ha ricusato pazienti per azione propria;
    2. Il medico non ha un tasso di ricusazione da parte degli assistiti diverso dalla media dei Medici di Assistenza Primaria della A.S.L. a cui appartiene, in considerazione anche degli assistiti in carico;
    3. L’ambito di assistenza nel quale opera il medico è caratterizzato nel periodo di riferimento marzo 2005 - marzo 2008 da una presenza media di Medici di Assistenza Primaria a fronte di una media di popolazione assistibile dai Medici di Assistenza Primaria inferiore a garantire l'acquisizione di scelte;
    4.Nell’ambito dei medici di cui al punto precedente i medici che hanno un numero di pazienti superiore all’ottimale (1/1000) sono pari ad un numero tale da determinare una riduzione della popolazione e quindi con una riduzione della possibilità di scelta verso i medici.
    5. L’ACN vigente, a fronte del fatto che sia stato definito il 23 marzo 2005 (data da cui derivano gli effetti del comma 3 art. 19 dello stesso ACN secondo quanto previsto dalla norma transitoria n.6) con Atto di Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato pubblicato in evidente e carente ritardo da parte della Pubblica Amministrazione sul Suppl. Ordinario n. 143 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2006. Tale ritardo ha determinato un difetto informativo e comunque una riduzione dei tempi di adeguamento al disposto normativo connessi all’ottenimento tardivo di una piena informazione da parte del medico contestato prima del 12 giugno 2009;

    RispondiElimina