29 gennaio 2009

Diritti Sindacali

Ecco il parere del Comitato Regionale per la Medicina Generale circa il pagamento dei Rappresentanti Sindacali convenzionati a rapporto orario (art 21 c.7 ACN).

"Dopo ampia discussione il Comitato, al fine di salvaguardare il principio in base al quale l'esercizio di diritti sindacali non debba determinare un pregiudizio economico, concorda nel riconoscere ai medici della Continuità Assistenziale, aventi diritto ai sensi dell' art. 21 ACN, un compenso non inferiore a quello che percepirebbero svolgendo regolarmente il proprio turno lavorativo. Per maggior chiarezza il compenso è, pertanto, da calcolarsi sulla base di quanto dovuto ai sensi dell'art. 72 ACN, eventualmente maggiorato di quanto dovuto a titolo di quote aggiuntive previste dalla contrattazione integrativa regionale e dagli incentivi previsti dai Patti Aziendali.
Il compenso è direttamente liquidato dall'Azienda che amministra la posizione del medico rappresentante sindacale.
La componente aziendale chiede che venga inserito a verbale che l'importo orario lordo che l'Azienda deve corrispondere al medico sostituto è pari a 23,24 Euro. Su tale importo verranno calcolati gli oneri riflessi a carico dell'Azienda."


Venezia lì 02.12.08

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