12 aprile 2014
24 marzo 2014
REGIONE CAMPANIA : Zone Carenti 2009-2010, riassegnazioni
REGIONE CAMPANIA
AVVISO IMPORTANTE
Si comunica che il giorno 9 aprile 2014 alle ore 10 presso l’auditorium della Regione Campania Is. C/3 Centro Direzionale di Napoli, si procederà all’assegnazione delle zone carenti di A.P. anni 2009/2010, che sono state oggetto di rinuncia o di decadenza nei conferimenti avvenuti in data 30 ottobre e 6 novembre 2013.
Gli ambiti disponibili sono così distinti:
ASL di Avellino anno 2009 tot. 4 – 1 Rotondi – 3 Avellino ;
ASL di Avellino anno 2010 tot. 1 – Atripalda;
ASL di Caserta anno 2010 tot.2 - 1 Casagiove - 1 Macerata Campania
ASL NA/2 Nord anno 2009 tot. 1 – Casandrino
ASL NA/2 Nord anno 2010 tot.1 – Quarto
ASL di Salerno anno 2009 tot. 4 – 1 Agropoli – 1 Battipaglia – 1 Nocera Inferiore – 1 Corbara
ASL di Salerno anno 2010 tot. 4 – 1 Camerota – 1 Nocera Superiore – 1 Palomonte – 1 Cava De’ Tirreni;
I criteri di chiamata e di riparto, rimangono gli stessi adottati nell’interpello dei giorni 30 ottobre e 6 novembre;
l’appello degli aventi diritto (esclusi assegnatari, decaduti e rinunciatari), procederà dal primo nominativo utile dopo il rinunciatario o decaduto.
13 gennaio 2014
REGIONE CAMPANIA - ZONE DISAGIATE E DISAGIATISSIME - IL SINDACATO SMI PERDE I RICORSI IN CONSIGLIO DI STATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3444 del 2013, proposto da:
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Miani, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della medesima Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;
contro
Sindacato Medici Italiani Campania, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Romano e Michele Romaniello, con domicilio eletto presso l’avv. Laura Barberio in Roma, via Torino n. 7;
Unione Medici Unità Sanitaria;
nei confronti di
ASL di Avellino, rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Di Trolio, con domicilio di legge presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
ASL di Benevento, rappresentata e difesa dagli avv. Caterina Costantini ed Antonio Leonardo, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Sandulli in Roma, via XX Settembre n. 3;
ASL di Salerno, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Casilli ed Emma Tortora, con domicilio di legge presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
Comitato regionale ex art. 24 ACN, presso Assessorato alla Sanità;
e con l'intervento di
con opposizione di terzo di:
Maria Abate, Porzia Di Fratta, Maria Esposito, Annunziata Toscano, Piefrancesco Meccariello e Luigi Somma, rappresentati e difesi dall'avv. Donato Pennetta, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Petracca in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 01104/2013, resa tra le parti, concernente approvazione e pubblicazione elenchi delle zone carenti di continuità' assistenziale per il biennio 2009/2010 con mancata individuazione aree disagiate, disposta con decreti dirigenziali nn. 282/2011 e 175/2012 della Regione Campania, Settore 1, Assistenza sanitaria - mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Sindacato Medici Italiani Campania, dell’ASL di Avellino, dell’ASL di Benevento e dell’ASL di Salerno;
Vista l’opposizione di terzo mediante intervento dei dottori Maria Abate, Porzia Di Fratta, Maria Esposito, Annunziata Toscano, Piefrancesco Meccariello e Luigi Somma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Palumbo su delega di Miani, Romano e Bonatesta su delega di Pennetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 2 ed il 3 maggio 2013 e depositato il 9 seguente la Regione Campania ha appellato la sentenza 25 febbraio 2013 n. 1104 del TAR per la Campania, sede di Napoli, sezione quinta, notificata il 12 aprile 2013, con la quale, in accoglimento dei ricorsi riuniti proposti dal Sindacato Medici Italiani Campania e dall’Unione Medici Unità Sanitaria (UMUS), sono stati annullati i decreti dirigenziali 27 dicembre 2011 n. 282, di approvazione e pubblicazione delle zone carenti di continuità assistenziale per il biennio 2009/10 con mancata individuazione delle aree disagiate e mancata pubblicazione di n. 152 zone carenti, e 20 settembre 2012 n. 175, di conferma – a seguito della sospensione cautelare del primo – della mancata integrazione delle zone carenti disagiate.
A sostegno dell’appello la Regione ha dedotto:
1.- Error in procedendo – violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – ultrapetizione – violazione artt. 112 c.p.c. e 39 d.lgs. 104/2010.
2.- Error in procedendo - error in iudicando – inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei sindacati ricorrenti in primo grado – carenza di interesse – mancata integrazione del contraddittorio.
3.- Error in procedendo error in iudicando - violazione del d.P.R. 270/2000 – artt. 63 e 64 – violazione dell’AIR, violazione dell’art. 83 comma 2 l.r. 1/2008 delibera di G.R. n. 1570/2004 e n. 1917/2008 – inammissibilità dei ricorsi di primo grado per carenza di interesse violazione dell’onere della prova – omessa impugnazione atti presupposti – improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – omessa valutazione di atti rilevanti ai fini della decisione – omessa motivazione – contraddittorietà – illogicità – mancata valutazione degli scritti difensivi e della documentazione prodotta – violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, ultrapetizione (art. 112 c.p.c., art. 39 d.lgs. 02.07.2010 n. 104). Eccesso di potere – sviamento travisamento dei fatti di causa.
4.- Error in procedendo error in iudicando – ulteriore violazione della normativa sub 2 – violazione e falsa applicazione delibera Giunta regionale della Campania n. 460/2007, decreto commissariale n. 22/2012; art. 1 comma 173 l. 30/12/2004 n. 311; art. 1 comma 796 lett. b) l. 296/2006; art. 1 comma 95 l. n. 191/2009; art. 32 Cost., art. 28 l. n. 833/1978; art. 8 d.lgs. n. 502/1992 – nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro.
5.- Error in procedendo - error in iudicando – mancata impugnazione atti presupposti.
Il Sindacato Medici Italiani Campania si è costituito in giudizio, ha svolto controdeduzioni ed ha chiesto il rigetto dell’appello.
Anche le Aziende sanitarie di Benevento, Avellino e Salerno si sono costituite in giudizio ed hanno aderito alle ragioni dell’appellante.
Non si è invece costituita l’Unione Medici Unità Sanitaria, ancorché ritualmente intimata.
Con atto inoltrato per la notifica il 26 giugno 2013 e depositato il 4 luglio seguente sono intervenuti ai sensi dell’art. 109, co. 2, cod. proc. amm., mediante opposizione di terzo ex precedente art. 108, co. 1, alcuni medici inseriti nella graduatoria unica regionale c.a. con incarico nelle aree disagiate, sia pure a tempo determinato, lamentando di non essere stati evocati nel giudizio di primo grado ancorché controinteressati in quanto aspiranti ad incarichi sia di assistenza primaria che di continuità assistenziale; incarichi che non potranno conseguire a seguito dell’aumento di 152 zone carenti disagiate. Hanno inoltre anch’essi eccepito la carenza di legittimazione del sindacato nell’azione in questione, proposta a tutela solo di una parte della categoria degli iscritti, nonché dedotto, in subordine, la mancata integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Nel merito, hanno sostenuto l’infondatezza della pretesa del sindacato stesso.
Con memoria del 31 ottobre 2013 la Regione Campania ha replicato alle difese degli appellati, insistendo nelle proprie tesi e richieste, in ispecie nell’eccepita di inammissibilità dei ricorsi di primo grado, confermata dall’opposizione di terzo.
In pari data il Sindacato Medici Italiani Campania ha a sua volta replicato sostenendo l’inammissibilità dell’eccezione, in quanto sollevata per la prima volta in appello, e comunque la sua infondatezza, nonché l’infondatezza nel merito dello stesso appello.
La causa è stata introitata in decisione all’udienza del 21 novembre 2013.
Ciò posto, l’appello dev’essere accolto in relazione al secondo mezzo di gravame, concernente l’eccezione anzidetta.
In primo luogo, in relazione alla medesima eccezione non può essere utilmente invocato l’art. 104, co. 1, cod. proc. amm., secondo cui “Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande (…) né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio”.
Ed appunto rilevabile d’ufficio dal TAR era l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei sindacati ricorrenti.
Trattasi, infatti, di eccezione concernente una delle condizioni dell’azione la cui sussistenza, unitamente ai presupposti processuali, dev’essere verificata dal giudice in via preliminare, anche d’ufficio.
In secondo luogo, costituisce pacifico principio giurisprudenziale, già affermato anche da questa Sezione, che un sindacato è legittimato a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale o di fatto, solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela della intera categoria, non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti. Ciò in quanto l'interesse collettivo della associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati; se difatti si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art.81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può fare valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge (Cons. di Stato, sez. III, 7 marzo 2012 n. 1301, ma anche, tra le più recenti, sez. V, 3 giugno 2013 n. 3033 e sez. VI, 18 aprile 2012 n. 2208).
Nella fattispecie in esame è indubbio che i ricorsi dei due sindacati attuali appellati, nel lamentare la mancata pubblicazione di n. 152 zone carenti di continuità assistenziale per il biennio 2009/2010 nelle aree disagiate delle province di Avellino, Benevento e Salerno, erano diretti a tutelare solo quei medici che, iscritti nella graduatoria utile per quel biennio, aspiravano all’assegnazione di incarichi in quelle aree.
Già tale osservazione è sufficiente a delimitare l’azione nel senso essa verteva su questione riguardante singoli medici, appunto i predetti aspiranti, e non l’intera categoria degli iscritti, con conseguente inammissibilità della stessa azione in quanto proposta in non consentita sostituzione di quei sanitari.
V’è poi da considerare che in accoglimento dei ricorsi sono stati annullati “i provvedimenti come oggetto di impugnazione”, ossia il decreto dirigenziale n. 282 pubblicato il 27 dicembre 2011, di approvazione e pubblicazione delle zone carenti per l’indicato biennio, ed il decreto dirigenziale n. 175 del 20 settembre 2012, di conferma del precedente dopo la sospensione cautelare della sua esecuzione, sicché sono restati immediatamente pregiudicati i medici aspiranti ad ottenere gli incarichi sulle zone pubblicate con i medesimi decreti, se non altro sino alla rinnovazione della procedura i cui esiti, tuttavia, possono non essere identici ai pregressi.
Infine, ma non per ultimo, va tenuto conto che l’art. 83, co. 2, della l.r. Campania 30 gennaio 2008 n. 1 (nel testo vigente per il biennio 2009/10) prevede per il servizio di continuità assistenziale il rapporto medico/abitante a partire da un minimo di 1.500 abitanti nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate “rimanendo inalterato il tetto complessivo della pianta organica prevista dalle normative nazionali”, con la conseguenza che l’incremento del numero delle zone carenti nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate comporta inevitabilmente il decremento del numero degli incarichi nelle restanti zone, dovendo restar fermo il tetto complessivo della dotazione organica. Con l’ulteriore conseguenza del nocumento dei medici aspiranti a ricoprire incarichi nelle zone non più pubblicabili (quali, nella specie, gli attuali opponenti, così come non è contestato dalle parti appellate).
Né, ovviamente, vale opporre che l’indicata normativa sia stata modificata con decorrenza dagli anni successivi al biennio 2009/10, per cui agli iscritti nella graduatoria regionale solo nel 2011 resterebbe precluso l’ottenimento di incarichi non per effetto dell’azione svolta dai sindacati, ma per le più restrittive disposizioni regionali in tema di zone carenti di continuità aziendale nelle aree disagiate (il co. 2 del cit. art. 83 è stato infatti sostituito dall’art. 1, co. 243, della l.r. 15 marzo 2011 n. 4, peraltro a sua volta abrogato dall’art. 1, co. 1, lett. e, della l.r. 27 gennaio 2012 n. 3). Per un verso, proprio per questo a maggior ragione il chiesto incremento per il ripetuto biennio 2009/10 incide negativamente su una parte della categoria che i sindacati intenderebbero tutelare, riducendone ulteriormente le chance di conseguire un incarico. E, per altro verso, è noto, invero, che ai fini della verifica delle condizioni dell’azione non può che aversi riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’introduzione del giudizio.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo dell’appello della Regione Campania, nonché dell’analogo motivo dell’opposizione, la sentenza appellata va riformata nel senso della declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi di primo grado.
Tuttavia, nella peculiarità della vicenda si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra tutte le parti delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello, nonché l’opposizione di terzo mediante intervento nello stesso appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata dichiara inammissibili i ricorsi riuniti di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
12 gennaio 2014
Avviso importante: imminente scadenza dei termini dell’ istanza per l’aumento dei Contributi Previdenziali su base volontaria (aliquota modulare) per i medici convenzionati con il S.S.N.
Cari Colleghi,
Vi ricordiamo che il 31 Gennaio
p.v. scadrà il termine utile per richiede alla ASL di appartenenza l’attivazione
o l’aumento del contributo previdenziale volontario.
L’istituto della aliquota
modulare su base volontaria, introdotto dall’ Accordo Collettivo Nazionale
della Medicina Generale del 29 luglio 2009, consente ai medici di Continuità Assistenziale, Assistenza Primaria, Emergenza Territoriale e Medicina dei
Servizi che ne facciano richiesta, di attivare e modulare fino ad un massimo del 5% la
quota contributiva previdenziale a proprio carico.
L’Azienda Sanitaria, recepita la
richiesta del Medico, verserà all'ENPAM la quota contributiva aggiuntiva nella
percentuale che il medico stesso ha scelto.
La richiesta di tale
contribuzione aggiuntiva- o la variazione della percentuale inizialmente scelta-
può essere effettuata solo una volta l’anno, appunto entro il 31 gennaio,
inviandone comunicazione a tutte le Aziende, se diverse, con le quali il medico
ha in atto un rapporto convenzionale come Medico di Medicina Generale (ossia Assistenza
Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale, Medicina
dei servizi).
Chi avesse già presentato istanza
negli anni precedenti e non intenda variare la propria percentuale non deve
presentare alcuna domanda poiché, in assenza di comunicazioni, l’aliquota resta
confermata.
Consigliamo infine di inviare
copia delle comunicazioni presentate alle Aziende Sanitarie di competenza anche
alla FONDAZIONE E.N.P.A.M. – SERVIZIO CONTRIBUTI UFFICIO RISCOSSIONE FONDI
SPECIALI – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II,
78 – 00185 ROMA - allegando copia della ricevuta della Raccomandata di
invio alla Azienda, o, se consegnata a mano, il numero di protocollo di
registrazione.
Come ci ricorda il nostro
rappresentante Enpam, Stefano Leonardi, i versamenti facoltativi alle gestioni
pensionistiche obbligatorie sono INTEGRALMENTE deducibili dal reddito
imponibile e non vi è alcun divieto di cumulo, per la deducibilità fiscale, tra
questi versamenti ed i contributi versati alle forme previdenziali
complementari.
Considerando che la trattenuta
relativa all’ENPAM viene effettuata sul lordo del ‘’lavorato’’ è facile intuire
che buona parte delle somme destinate al contributo volontario vengono
sottratte alla tassazione con i consequenziali benefici che il meccanismo
comporta.
Per ulteriori informazioni scrivere a esecutivoca@fimmglegal.org o rivolgersi alla sede FIMMG CA della provincia di appartenenza.
In allegato il modello
predisposto dall'E.N.P.A.M. per la richiesta alle Aziende Sanitarie.
27 dicembre 2013
Manutenzione straordinaria gestione sicurezza Sistema TS
Si informa che per motivi di manutenzione straordinaria, a partire dalle ore 14.00 del giorno 3 gennaio 2014 alle ore 8.00 del giorno 7 gennaio 2014, il sistema di amministrazione utenti (Gestione Sicurezza) non sarà disponibile.
Al fine di evitare durante il periodo di fermo eventuali problemi di accesso per gli utenti con password in scadenza in tale periodo, le stesse sono prorogate di 20 giorni.
Nel medesimo periodo non potrà essere effettuato il cambio password, indipendentemente dalla scadenza, per tutte le tipologie di soggetti che utilizzano le applicazioni di Sistema TS.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui sia un medico ad avere problemi di accesso per password dimenticata o errata, gli stessi dovranno adottare le procedure standard per la predisposizione dei certificati di malattia e delle ricette elettroniche.
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/news/manutenzione+applicazione+gestione+sicurezza
Al fine di evitare durante il periodo di fermo eventuali problemi di accesso per gli utenti con password in scadenza in tale periodo, le stesse sono prorogate di 20 giorni.
Nel medesimo periodo non potrà essere effettuato il cambio password, indipendentemente dalla scadenza, per tutte le tipologie di soggetti che utilizzano le applicazioni di Sistema TS.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui sia un medico ad avere problemi di accesso per password dimenticata o errata, gli stessi dovranno adottare le procedure standard per la predisposizione dei certificati di malattia e delle ricette elettroniche.
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/news/manutenzione+applicazione+gestione+sicurezza
23 ottobre 2013
REGIONE CAMPANIA - ZONE CARENTI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
Assegnate le Zone Carenti di Continuita' Assistenziale anno 2010. Si conclude di fatto il procedimento di assegnazione per la Continuità Assistenziale. In tutto sono state assegnate 99 zone carenti, l'ultima carenza è stata assegnata a Salerno ad un corsista con punti 37,50. Ai Colleghi nuovi Titolari di CA rinnovo gli Auguri Miei e di Tutta la FIMMG CA Campania.
16 ottobre 2013
REGIONE CAMPANIA Zone Carenti Continuità Assistenziale anno 2009
Assegnate qualche ora fa le Zone Carenti di Continuita' Assistenziale anno 2009, anche stamattina come consuetudine non sono mancate le proteste immotivate del Sindacato SMI con il solo scopo di bloccare le assegnazioni. Ai Colleghi nuovi Titolari di CA vanno i Miei Auguri e di Tutta la FIMMG CA Campania.
9 ottobre 2013
RINVIO ASSEGNAZIONI ZONE CARENTI ASSISTENZA PRIMARIA in REGIONE CAMPANIA
RINVIATE al 30 ottobre (anno 2009) e 6 novembre (anno 2010) le assegnazioni degli incarichi di Assistenza Primaria. Invariate le date di assegnazione per la Continuita' Assistenziale
16 settembre 2013
ZONE CARENTI CAMPANIA ANNI 2009 2010 GRADUATORIE DEFINITIVE e CALENDARIO ASSEGNAZIONI
Pubblicate le graduatorie per le assegnazioni delle Zone Carenti in Campania A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Settore 1 - Decreto Dirigenziale n. 143 del 13/9/2013 - Oggetto: Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi e degli elenchi degli esclusi dalle assegnazioni per conferimento degli incarichi di Assistenza Primaria e di Continuita' Assistenziale anni 2009- 2010. Il 15-16 e 22-23 ottobre 2013 le date per le assegnazioni. Bollettino 50 del 16/09/2013
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=56183&ATTACH_ID=74479
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