12 agosto 2012

PRIME INDICAZIONI PER I MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE SULLA PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO


Roma, lì 11/08/2012

Prime indicazioni per i Medici di Continuità Assistenziale
sulla prescrizione per principio attivo.

La prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle norme introdotte dal Comma 11-bis del decreto-legge n. 95/2012 renderà obbligo di legge per tutti i medici applicare le nuove regole in tema di prescrizione di farmaci.
L’applicazione di tali norme coinvolge in modo significativo, non sul piano della normale pratica clinica ma su quello gestionale e amministrativo della prescrizione dei farmaci,  i medici di Continuità Assistenziale i quali, operando su pazienti di cui non è loro nota la storia anamnestica e in assenza di continuità informativa con i medici di famiglia, si troveranno nella condizione di valutare in ogni intervento l’applicazione del dettato legislativo oltre che di essere esposti al rischio di potenziale conflittualità sia con utenti inconsapevoli dei nuovi obblighi imposti dalla legge, sia con le valutazioni del farmacista di turno che con le analisi aposteriori degli organismi aziendali proposti al controllo amministrativo delle prescrizioni.
Per rispondere alle difficoltà interpretative dovute al combinato disposto di più norme sulla prescrizione, in considerazione della scarsa divulgazione delle notizie legata al particolare periodo di ridotta attività lavorativa per le ferie estive e soprattutto a causa delle carenze interpretative della nota esplicativa diffusa dal Ministero della Salute il 3 Agosto u.s. - che non ci appare né condivisibile né esaustiva- in attesa di condividere con le Istituzioni competenti procedure applicative che superino le criticità esistenti,  si ritiene utile fornire alcune avvertenze  che si prega i Colleghi di tenere in debita considerazione anche al fine di determinare attraverso l’uniformità di applicazione delle nuove norme una maggiore tutela per la categoria.


L'Esecutivo Nazionale FIMMG CA


SCHEMA PROVVISORIO PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO
Premessa 
Si richiama preliminarmente l’attenzione su come il Legislatore sia stato particolarmente attento a subordinare all’atto curativo da parte del Medico - e non al solo atto prescrittivo farmacologico inteso quale atto di fornitura, economicamente a carico del SSN, del farmaco- qualsiasi ulteriore disposizione non necessariamente o immediatamente presente.
Si ribadisce pertanto l’interpretazione d’insieme ed olistica della cura.
Non essendo chiara l’espressione “patologia non cronica” si ritiene che tale situazione debba essere individuata dal medico stesso.
Nella prescrizione il medico terrà conto dell’anamnesi individuale farmacologica del soggetto, individuando le situazioni in cui la buona pratica clinica, ispirata al criterio di prudenza, determina l’opportunità di NON ricorrere a farmaci mai utilizzati nel singolo paziente in presenza di farmaco già utilizzato, risultato efficace e che non abbia prodotto effetti indesiderati. 
Si precisa che si intende per farmaco la sua completa composizione definita per semplificazione nel nome commerciale di fantasia o nella denominazione generica (principio attivo e azienda produttrice).

Conseguenze per il Medico di Continuità Assistenziale (MCA)
Considerato che normalmente, date le caratteristiche organizzative proprie del setting ove afferiscono di norma pazienti occasionali dei quali il medico non conosce la storia clinica, il MCA esegue, tra le norme di buona pratica clinica, una raccolta anamnestica accurata che indaghi anche l’approccio terapeutico precedentemente applicato per quel paziente sulle patologie croniche e non croniche, con particolare riferimento all’efficacia e alla assenza di precedenti reazioni avverse, riteniamo che si determinino per i MCA criticità procedurali esclusivamente di tipo gestionale ed amministrativo legate alle valutazioni condotte aposteriori dagli organismi aziendali preposti al controllo amministrativo delle prescrizioni. 
Si suggerisce pertanto, al mero scopo di evitare successive contestazioni di tipo amministrativo, di lasciare traccia scritta dell’anamnesi farmacologica determinante la prescrizione non per principio attivo o la apposizione della clausola di non sostituibilità, sull’Allegato M  e/o sul registro della sede, in modo da documentare efficacemente, a propria tutela, il processo decisionale determinante tale scelta.

Casi esplicativi
Si possono determinare le seguenti situazioni:

1.      Paziente con patologia cronica, già in cura:
Previa trascrizione sull’Allegato M e sul registro della sede delle notizie anamnestiche raccolte per orientare il proprio processo decisionale, il medico può prescrivere il farmaco abitualmente assunto dal paziente indicando il farmaco stesso con denominazione propria o con denominazione generica. Il farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.
In questo caso la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ potrà essere indicata SENZA motivazione sintetica.

2.      Paziente con patologia cronica per il quale si inizia la cura:
Previa trascrizione sull’Allegato M e sul registro della sede delle notizie anamnestiche raccolte per orientare il proprio processo decisionale, se da esse si evidenzia che il paziente non ha ancora avviato una terapia per la patologia cronica diagnosticata, il medico dovrà sempre indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo.
In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico). Il farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.
Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.
Naturalmente, verificata l’efficacia e la tollerabilità del farmaco effettivamente assunto dall’assistito, eventuali prescrizioni successive alla prima, seguiranno le modalità di cui al punto 1).

3.         Paziente affetto da un nuovo episodio di patologia non cronica:
Previa trascrizione sull’Allegato M e sul registro della sede delle notizie anamnestiche raccolte per orientare il proprio processo decisionale, il medico dovrà indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo nei casi in cui ritenga di utilizzare un farmaco, di cui sono disponibili farmaci equivalenti, con principio attivo mai usato in quello specifico paziente.
In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico). Il farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.
Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.
In tutti gli altri casi di patologia non cronica il medico prescrive il farmaco con denominazione propria, o con denominazione generica, composto da principio attivo  già precedentemente assunto dal paziente e aggiunge la clausola di non sostituibilità senza motivazione.

Motivazione della NON sostituibilità
Riguardo alla sintetica motivazione, quando necessaria per apporre la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ (casi 2 e 3 sotto esemplificati), questa potrà essere riferita a:
A.      motivi clinici, compresi quelli collegati all’anamnesi farmacologica: in tal caso si consiglia di indicare “motivi clinici” o sigla equivalente MC
B.      motivi correlati alla volontà dell’assistito, quando l’interessato, non sentendosi in grado di esercitare la libera scelta dal farmacista, edotto sui possibili maggiori costi della scelta, chiede al medico di indicare esplicitamente sulla ricetta il farmaco prescritto: in tal caso si consiglia di indicare “volontà dell’assistito” o sigla equivalente VA.




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