29 agosto 2012

Il Segretario Generale Nazionale FIMMG

Gentile Collega,
avrai sicuramente seguito in questi giorni il dibattito mediatico circa la proposta di decreto legge comprendente, insieme a molto altro, proposte sulla riorganizzazione dell'assistenza medica territoriale che sarà discusso, mai termine fu più appropriato viste le opinioni contrastanti emerse all’interno dello stesso Esecutivo, nel prossimo Consiglio dei Ministri.
I messaggi “sparati” dai titoli dei media circa la scomparsa del medico di famiglia o del medico di continuità assistenziale e la necessità per il singolo medico di essere disponibile h24, non sono altro che estremizzazioni utilizzate per richiamare l'attenzione dei lettori o degli spettatori, appare evidente anche nella lettura completa di molti articoli che le proposte del decreto non prevedono niente di tutto questo.
Il decreto in via di definizione, infatti, nella parte a cui ci riferiamo, rivede ed aggiorna l'art. 8 della legge 502, che e' la base legislativa su cui si fonda la negoziazione del nostro ACN e lo fa nel senso da noi auspicato da anni con il progetto di Ri-fondazione della medicina generale, anche se con qualche peggioramento inevitabile quando il potere politico spende le soluzioni senza predisporre i percorsi coerenti per raggiungerle. Pur con queste riserve, il progetto, a grandi linee, è quello approvato dai nostri organi statutari quale obiettivo della politica sindacale degli ultimi 6 anni, naturalmente necessita per la sua applicazione della successiva discussione contrattuale e quindi per definizione della parametrazione degli impegni con le risorse.
Tuttavia i termini legislativi presenti nel decreto permetteranno la costituzione delle AFT con compiti assistenziali (di fatto le UMG della nostra proposta) come obbligo, non per i medici che già lo hanno contrattualmente, ma piuttosto per le regioni e per le aziende sanitarie, che dovranno definire, facilitare e finanziare tale modello organizzativo, attualmente, a causa del solo richiamo contrattuale, facilmente eluso dalle amministrazioni.
Stesso discorso per la partecipazione alle unità complesse di cure primarie, che costituiscono una implementazione strutturale delle vecchie equipe presenti in ACN dal 2000 e del relativo obbligo contrattuale di partecipazione per i medici di medicina generale.
Appare evidente, quindi, che i processi di evoluzione contrattuale definiti nell'ultimo decennio già propongono il modello che oggi viene validato per legge, contenente indicazioni in molti casi già attuate nei percorsi assistenziali forniti da alcuni di noi sulla base di accordi regionali e aziendali.
Siamo di fronte ad una situazione paradossale caratterizzata da un lato da vari ACN della Medicina Generale che hanno già indicato un modello assistenziale, diffusamente inapplicato, tale da rendere la stessa MG al passo con l'evoluzione della sanità in questo paese, quindi competitiva in processi di assistenza più complessi che derivano dalla dismissione di un concetto ospedalocentrico a favore di uno territorio-centrico, e dall’altro da una legge che solo oggi definisce questa strutturazione come inderogabile.
Tale paradosso ed una campagna informativa distorcente stanno creando valutazioni ambigue anche da parte degli stessi medici di medicina generale, ai quali viene mostrata una proposta, per molti aspetti contrattualmente già presente, come nuova o peggio sovvertitrice della loro caratterizzazione professionale.
La proposta, ispirata dalla Ri-fondazione della M.G., ben nota ai nostri iscritti perché nata in casa FIMMG e qui approvata, non cambia il rapporto fiduciario né altre caratteristiche del rapporto di lavoro tipico della convenzione del medico di famiglia o del medico di continuità assistenziale come la diffusione capillare sul territorio, piuttosto le completa, aggiungendo la necessità di coordinarsi per una assistenza efficace e efficiente sia sul piano professionale che temporale.
L’importanza di un riferimento legislativo dei principi esposti, per il quale il Sindacato da anni si impegna, è la speranza che contribuisca alla cogenza realizzativa di un progetto, caratterizzante la proposta di rinnovamento assistenziale fatta da FIMMG e per il quale i soli riferimenti contrattuali si sono mostrati insufficienti.
L’immotivato allarmismo suscitato, forse ad arte, nella Categoria sugli aspetti del D.L. sanità inerenti la riorganizzazione dell’assistenza territoriale, rischia di far passare in secondo piano altre disposizioni contenute nel testo realmente pericolose per la Medicina Generale quando non offensive, ma di queste parleremo se dovessero andare avanti. Per ora sembra si registrino significativi ed auspicabili quanto favoriti ripensamenti.
Cordiali saluti.
Giacomo Milillo

(pubblicato per momentaneo off line del sito Fimmg CA)

24 agosto 2012

Comunicazione del Segretario Generale Nazionale FIMMG, Dr. Giacomo Milillo




Roma, 23 Agosto 2012
A tutti gli Iscritti FIMMG
Ai Segretari Regionali e Provinciali Generali FIMMG
Ai Responsabili Comunicazione Provinciali e Regionali FIMMG


Oggetto: ulteriore comunicazione sulla norma inerente l’obbligo di prescrizione per principio attivo.

In considerazione
del grosso risalto mediatico determinato dalla applicazione ferragostana della norma sull'obbligo di prescrizione del principio attivo per alcune condizioni definite per legge attraverso l'ormai famoso comma 11bis art.15 della legge 135/2012;
della enormità di proposte di interpretazione applicativa proveniente da vari attori istituzionali o meno, che confermano la prevista inesistenza di condizioni di univocità applicativa;
delle linee guida diffuse da FIMMG Nazionale il 10 agosto 2012, e comunicate a tutti gli iscritti e al Ministero della Salute circa il comportamento prescrittivo consigliato dal Sindacato ai sensi del suddetto provvedimento di legge;
delle ultime dichiarazioni effettuate dallo stesso Ministro della Salute, richiamato direttamente e a mezzo stampa da FIMMG Nazionale a rispondere circa il ruolo professionale dei medici prescrittori e circa gli intenti legislativi e applicativi della norma in questione, che sostiene pubblicamente:
         "In realtà il medico può in tutti i casi indicare il nome commerciale come orientamento"; e che nelle intenzioni del provvedimento ci sia quella di ritenere un "momento importante", e quindi da salvaguardare nella sua applicazione, "la libertà di scienza e coscienza del medico";
         "e' consentito al medico obbligare il farmacista a consegnare un farmaco commerciale solo di fronte ad un problema di salute specifico. Non e' permesso scrivere sulla ricetta un farmaco specifico dicendo che lo chiede il paziente";
dei contatti intervenuti con Federfarma Nazionale, allo scopo di uniformare comportamenti che non creino criticità per i cittadini in attesa che il tavolo tecnico, richiesto al Ministro della Salute da più parti anche da FNOMCEO, chiarisca aspetti controversi oltre ad approfondire i temi di fondo inerenti la prescrizione
di quanto diffuso da Federfarma Nazionale in una circolare ai farmacisti dove si dichiara che:
         la definizione di "nuovo episodio patologico (sia esso di natura cronica od occasionale), è esclusiva responsabilità del medico, il quale conosce la storia sanitaria del paziente e, pertanto, non compete al farmacista alcuna valutazione in tal senso";
         non è possibile per il farmacista distinguere se la prescrizione che è chiamato a spedire sia relativa ad una nuova terapia o ad una in corso, e che, per ovvi motivi di cautela, il farmacista, ogni qual volta il medico abbia apposto la dizione di non sostituibilità, debba consegnare esattamente il farmaco prescritto;
si ritiene
fatto salvo quanto comunicato dal Segretario Nazionale con lettera del 15 agosto 2012 a tutela di ipotetiche contestazioni, ovvero che l’ACN (all’art.27 nel comma 7 lettera c) a salvaguardia del tempo necessario per il corretto orientamento applicativo, prevede che le azioni di controllo valutativo sulle prescrizioni debbano tener conto di un periodo di latenza applicativa delle nuove norme di 30 giorni (che scadrà il 13 settembre 2012 salvo diversi accordi tra le parti), e che alla luce di quanto considerato sopra rappresenterebbero contestazioni legate a scelta individuale non sostenuta da alcuno dei rappresentanti citati (Ministero, Federfarma);
di considerare
applicabili le linee guida del 10 agosto 2012 salvo la nota riferita alla possibilità di definire come motivazione di non sostituibilità, nella prescrizione di un prodotto farmaceutico commerciale invece del principio attivo, quella: "correlati alla volontà dell'assistito", mentre restano considerabili le abbreviazioni suggerite per motivi clinici alle quali può essere aggiunta l’abbreviazione "per LASA" acronimo di "per Look-Alike/Sound-Alike". Tale definizione e' correlata alla riduzione del rischio clinico per errori nella assunzione dei farmaci su soggetti fragili con confezionamento uguale e nome del prodotto simile, ed e' conforme a quanto emerge dallo specifico progetto sostenuto dallo stesso Ministero della Salute al link
http://www.salute.gov.it/qualita/paginaInternaQualita.jsp?id=2459&menu=sicurezza
La presente comunicazione unitamente a quelle precedenti in essa citate, ai sensi del Regolamento sulla Comunicazione della FIMMG comma 6) approvato in Consiglio Nazionale, dovrà essere diffusa su tutti i siti internet, blog o altre forme di comunicazione a disposizione degli iscritti di livello provinciale e regionale delle Sezioni periferiche di FIMMG, per determinarne la massima diffusione informativa e in considerazione della necessità di evitare derive interpretative locali che determinino un comportamento disomogeneo rispetto a quanto indicato, col rischio certo di indebolimento delle possibilità di contrasto rispetto all’attacco alla professione che stiamo vivendo.
Vi saluto cordialmente
Giacomo Milillo

19 agosto 2012

PERIODO DI LATENZA APPLICATIVA DELLE NUOVE NORME


Nel riconfermare ai Colleghi la necessità di agire unitariamente secondo le procedure indicate dal nostro Segretario Nazionale Generale, (vedi schema di prescrizione per principio attivo pubblicato il 12 agosto), è opportuno sottolineare che è vigente ANCHE A FAVORE DEI MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE il periodo di 30 giorni di latenza applicativa delle nuove norme relative alla prescrizione di farmaci previsto dall’Art.27 comma 7 lettera c del vigente ACN per la Medicina Generale.
Tale articolo è infatti contenuto nel Capo I- Principi generali, che raccoglie le norme applicabili a tutti i MMG indipendentemente dalla funzione svolta.

ART. 27 - APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL'USO DELLE RISORSE
omissis
7. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
omissis
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità della nota AIFA, o di altra legittima norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall'emanazione ufficiale della nota AIFA o di altra legittima norma.

Pertanto eventuali azioni di controllo valutativo delle prescrizioni effettuate da Medici di Continuità Assistenziale o di Guardia medica turistica, da parte degli organismi aziendali preposti, dovranno tener conto del periodo di tempo che l’ACN reputa necessario per assumere il corretto orientamento applicativo e in questo caso non potranno riguardare i comportamenti prescrittivi antecedenti al 13 settembre.

Si riporta di seguito comunicazione agli iscritti del nostro Segretario Nazionale Generale Dr. Giacomo Milillo.

Carissimi,
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 Agosto 2012 Suppl. Ordinario n.173 del D.L. che afferma, all'Art.15 comma 11 bis, che il medico è tenuto ad indicare in alcuni casi nella prescrizione il principio attivo del farmaco che vuole utilizzare, potrebbe determinare da parte del professionista comportamenti che, in assenza di regole interpretative condivise, dirigendosi nella direzione del rispetto di una legge poco chiara e poco comprensibile, invece di favorire il paziente, nei limiti della assoluta tutela del medico, nella migliore delle ipotesi lo potrebbero disorientare o peggio danneggiare.
Stiamo vigilando e pungolando le istituzioni per avere risposte chiare e condivise nella loro praticabilità e che non lascino libere interpretazioni della norma, in senso restrittivo, nelle mani di organismi di controllo periferico o peggio dei singoli operatori della filiera del farmaco.
Abbiamo diffuso nei giorni scorsi le prime indicazioni su come regolarsi nell'ambito del D.L. ormai attivo, tali indicazioni devono rappresentare agli occhi delle Istituzioni un modello di comportamento che confermi la medicina generale, come una categoria compatta nella difesa dell'interesse assistenziale del paziente e del ruolo fiduciario, che si arricchiscono con una capacità prescrittiva libera da condizionamenti di bilancio e di qualunque altro tipo.
Abbiamo l'esigenza che in questo Paese i medici prescrittori debbano essere considerati un valore etico, anche per la Comunità e che quindi le norme sulla prescrizione debbano prevedere la piena libertà del medico di prescrivere il farmaco per principio attivo, per nome commerciale, equivalente o di marca che sia, senza imposizioni a parte quelle derivanti dalla scienza e da una coscienza, che, per la premessa, non potrà essere che individuale e collettiva.
In assenza di chiarimenti circa le modalità comportamentali di quanto previsto in merito alla prescrizione per principio attivo, relativamente a un primo episodio di patologia cronica o ad un nuovo episodio di patologia non cronica, e comunque in tutti i casi in cui abbiate dei dubbi, vi ricordiamo, soprattutto per vostra tranquillità rispetto a possibili contestazioni da parte di chiunque, farmacista, servizio farmaceutico aziendale, ASL o Regioni, che l’ACN all'art. 27 nel comma 7 lettera c), a tutela del tempo necessario per il corretto orientamento applicativo, prevede che le azioni di controllo valutativo sulle prescrizioni debbano tener conto di un periodo di latenza applicativa delle nuove norme.

ART. 27 - APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL'USO DELLE RISORSE
1........omissis
7. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti elementi
a)....... omissis
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità della nota AIFA, o di altra legittima norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall'emanazione ufficiale della nota AIFA o di altra legittima norma.
In questo momento il richiamato articolo dell'ACN rappresenta il nostro unico ambito di riferimento sui compiti e comportamenti da tenere anche nel rispetto di norme vigenti.
Appare evidente che l'ACN prevede, per la prescrizione in Assistenza Primaria, un tempo di 30 giorni quale tempo di adattamento alla emanazione ufficiale di norme che regolano la prescrizione di farmaci.
A questo punto, vista anche la scarsa attenzione delle Istituzioni per le dinamiche di periodo, evidenziata dalla vigenza ferragostana della norma sulla prescrizione per principio attivo, riteniamo di poter indicare a tutti i medici di Assistenza Primaria il lasso di tempo richiamato dall’art. 27 ACN come utile ad evitare rischi per il paziente e per il MMG, attendendo indicazioni applicative da chi avrà la responsabilità di farlo.
Nel frattempo saremo al vostro fianco contro chiunque ritenga di imporre comportamenti diversi da quelli che il medico attuerà alla luce di quanto proposto nelle linee guida comunicate precedentemente e di quanto previsto dall'ACN testé sottolineato, e restiamo in attesa delle risposte del Governo e del Ministero della Salute in merito allo stato di agitazione dichiarato su tale tematiche, mantenendo ferma l'intenzione di determinare una revisione nel senso della razionalizzazione delle norme sulla prescrizione dei farmaci a carico del SSN che prevedano un ruolo etico e responsabile dei medici come di fatto il loro ruolo professionale già impone.
Vi saluto cordialmente.
Giacomo Milillo

16 agosto 2012

FARMACI: FIMMG CON NUOVE NORME RISCHIO SICUREZZA MEDICI GUARDIA 

(AGI) - Roma, 16 ago. - La nuova norma sulla prescrizione dei farmaci con l'indicazione del principio attivo potrebbe determinare un aumento della conflittualita' medico-paziente nei presidi di Guardia Medica e di Guardia Turistica. L'avvertimento arriva dalla Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), che valuta l'opportunita' di segnalare alle Prefetture il problema "in modo che sia il Governo stesso a caricarsi il problema che ha superficialmente creato non predisponendo adeguata informazione o, nell'impossibilita di questa, non valutando un possibile rinvio dell'entrata in vigore del D.L. limitatamente alle norme sulla prescrizione dei farmaci". . (Segue)
 
FARMACI: FIMMG CON NUOVE NORME RISCHIO SICUREZZA MEDICI GUARDIA (2)(AGI) - Roma, 16 ago. - "Ci troviamo di fronte a un cambiamento rispetto alle modalita' prescrittive normalmente proposte dai medici del territorio ai pazienti" ha dichiara Silvestro Scotti, vicesegretario nazionale Fimmg, "nella completa assenza di una adeguata informazione ai cittadini sul provvedimento. A cio' si aggiunge la scelta di promulgare le nuove disposizioni a Ferragosto ossia in un periodo in cui e' fortemente ridotta la efficacia informativa legata al rapporto fiduciario che i medici di famiglia normalmente riescono ad esercitare poiche' nei primi 5 giorni di vigenza del DL oltre il 70% delle ore di attivita' e' in carico al Servizio di Continuita' Assistenziale". A questo si aggiunge", continua Scotti, "l'aumento della mobilita' della popolazione tipico di questo periodo di vacanze e quindi l'eventuale ricorso al Servizio di Guardia Turistica. L'assenza di informazione agli utenti mette questi nella condizione di non dotarsi delle opportune documentazioni da produrre al medico che li vede occasionalmente e che quindi non ha strumenti di valutazione, se non la dichiarazione verbale del cittadino, per collegare le proprie decisioni a un primo episodio di patologia cronica o ad un nuovo episodio di patologia non cronica". . (Segue)
 
FARMACI: FIMMG CON NUOVE NORME RISCHIO SICUREZZA MEDICI GUARDIA (3)
(AGI) - Roma, 16 ago. - Tutto questo per la Fimmg espone i servizi territoriali a un potenziale rischio di aumento della conflittualita' tra medici e pazienti in Servizi gia' fortemente esposti a tali condizioni favorite dalla localizzazione delle sedi e dalla scarsa sorveglianza. La Federazione dei medici di famiglia sta infine valutando l'opportunita' di segnalare alle Prefetture il problema". .

FARMACI: FIMMG, CON NUOVE NORME RISCHIO SICUREZZA PER MEDICI DI GUARDIA = SINDACATO MEDICI FAMIGLIA VALUTA SEGNALAZIONE A PREFETTURE Milano, 16 ago. (Adnkronos Salute) –


 La nuova norma sulla prescrizione dei farmaci con il nome del principio attivo, contenuta  nel Dl spending review ed entrata in vigore ieri, "potrebbe determinare un aumento della conflittualita' medico-paziente nei presidi di guardia medica e di guardia turistica". Lo sostiene la Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (GU n. 189 del 14 Agosto 2012, Supplemento Ordinario n. 173, Art.15 comma 11 bis). Il principale sindacato dei medici di famiglia sta anche valutando la possibilita' di segnalare il problema alla Prefetture. "Ci troviamo di fronte ad un cambiamento rispetto alle modalita' prescrittive normalmente proposte dai medici del territorio ai pazienti, nella completa assenza di una adeguata informazione ai cittadini sul provvedimento", osserva Silvestro Scotti, vice segretario nazionale del sindacato medici di famiglia. "A cio' si aggiunge - sottolinea - la scelta di promulgare le nuove disposizioni a Ferragosto, ossia in un periodo in cui e' fortemente ridotta la efficacia informativa legata al rapporto fiduciario che i medici di famiglia normalmente riescono ad esercitare, poiche' nei primi 5 giorni di vigenza del Dl oltre il 70% delle ore di attivita' e' in carico al Servizio di continuita' assistenziale". Inoltre, "a questo si aggiunge l'aumento della mobilita' della popolazione tipico di questo periodo di vacanze e quindi l'eventuale ricorso al Servizio di guardia turistica". (segue) (Red-Opa/Opr/Adnkronos) 16-AGO-12 09:19

FARMACI: FIMMG, CON NUOVE NORME RISCHIO SICUREZZA PER MEDICI DI GUARDIA (2) = 'GOVERNO SI FACCIA CARICO DEL PROBLEMA CHE HA SUPERFICIALMENTE CREATO' (Adnkronos Salute) –

Pertanto, evidenzia il vice segretario Fimmg, "l'assenza di informazione agli utenti mette questi nella condizione di non dotarsi delle opportune documentazioni da produrre al medico che li vede occasionalmente e che quindi non ha strumenti di valutazione, se non la dichiarazione verbale del cittadino, per collegare le proprie decisioni a un primo episodio di patologia cronica o ad un nuovo episodio di patologia non cronica". "Questo espone i servizi territoriali a un potenziale rischio di aumento della conflittualita' tra medici e pazienti - avverte Scotti - in servizi gia' fortemente esposti a tali condizioni favorite dalla localizzazione delle sedi e dalla scarsa sorveglianza". Per questo, annuncia la Fimmg, "stiamo valutando l'opportunita' di segnalare alle Prefetture tale problema, in modo che sia il Governo stesso a caricarsi il problema che ha superficialmente creato non predisponendo adeguata informazione o, nell'impossibilita di questa, non valutando un possibile rinvio dell'entrata in vigore del Dl limitatamente alle norme sulla prescrizione dei farmaci". (Red-Opa/Opr/Adnkronos) 16-AGO-12 09:19

Sanita': Fimmg, con nuova ricetta pericolo sicurezza medici


Potenziale conflittualita' in presidi guardia medica e turistica

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - La nuova modalita' di prescrizione dei farmaci per principio attivo entrata in vigore oggi ''potrebbe determinare un aumento della conflittualita' medico-paziente nei presidi di guardia medica e guardia turistica''. E' quanto afferma in una nota Silvestro Scotti, vice segretario nazionale FIMMG (Federazione italiana medici medicina generale), che parla di ''mancanza di adeguate informazioni ai cittadini'' e critica la scelta di promulgare le nuove disposizioni a Ferragosto quando ''e' fortemente ridotta l'efficacia informativa legata al rapporto fiduciario con i medici di famiglia'', sottolineando che ''nei primi 5 giorni di vigenza delle nuove norme oltre il 70% delle ore di attivita' e' in carico al Servizio di continuita' assistenziale''.

Secondo Scotti, ''l'assenza di informazione agli utenti mette questi nella condizione di non dotarsi delle opportune documentazioni da produrre al medico che li vede occasionalmente e che quindi non ha strumenti di valutazione, se non la dichiarazione verbale del cittadino, per collegare le proprie decisioni a un primo episodio di patologia cronica o ad un nuovo episodio di patologia non cronica''. ''Questo - aggiunge il Vice segretario nazionale Fimmg - espone i servizi territoriali a un potenziale rischio di aumento della conflittualità tra medici e pazienti in Servizi già fortemente esposti a tali condizioni''.

''Stiamo valutando - conclude Scotti - l'opportunità di segnalare alle Prefetture tale problema in modo che sia il Governo stesso a caricarsi del problema che ha superficialmente creato non predisponendo adeguata informazione o, nell'impossibilita di questa, non valutando un possibile rinvio dell'entrata in vigore delle norme sui farmaci''.(ANSA).

14 agosto 2012

Attivi per principio o per ignoranza dei sistemi assistenziali

Dopo il via libera definitivo da parte della Camera dei Deputati al dl 95/2012, meglio noto come “decreto spending review”, oggi c’è stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento entrerà quindi in vigore da domani giorno di ferragosto. Come al solito si attiva un provvedimento (presrizione per principio attivo) che potrebbe aumentare le conflittualità tra i pazienti e i medici di Continuità Assistenziale in giornate in cui e' il servizio di CA la risposta di Cure Primarie presente e la attivazione di un nuovo modello prescrittivo non sara' illustrato dal proprio medico di famiglia forte del rapporto fiduciario. Nelle giornate in cui i giornalisti che scrivono di malasanita' chiamano i presidi di CA normalmente stupendosi dei scarsi tempi di attesa dopo cui risponde un medico, nessuno scriverà di una malaamministrazione che fregandosene dei cittadini e degli medici che a loro si dedicano pubblica modelli prescrittivi senza rete per professionisti che sono  attivi per principi che sembrano di solo loro interesse, intanto così la politica va in ferie, la Continuità Assistenziale ringrazia!!! Vi rimandiamo alla nota pubblicata precedentemente per il comportamento consigliato, ricordando che l'interesse del paziente viene prima di qualunque stupida legge.

12 agosto 2012

PRIME INDICAZIONI PER I MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE SULLA PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO


Roma, lì 11/08/2012

Prime indicazioni per i Medici di Continuità Assistenziale
sulla prescrizione per principio attivo.

La prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle norme introdotte dal Comma 11-bis del decreto-legge n. 95/2012 renderà obbligo di legge per tutti i medici applicare le nuove regole in tema di prescrizione di farmaci.
L’applicazione di tali norme coinvolge in modo significativo, non sul piano della normale pratica clinica ma su quello gestionale e amministrativo della prescrizione dei farmaci,  i medici di Continuità Assistenziale i quali, operando su pazienti di cui non è loro nota la storia anamnestica e in assenza di continuità informativa con i medici di famiglia, si troveranno nella condizione di valutare in ogni intervento l’applicazione del dettato legislativo oltre che di essere esposti al rischio di potenziale conflittualità sia con utenti inconsapevoli dei nuovi obblighi imposti dalla legge, sia con le valutazioni del farmacista di turno che con le analisi aposteriori degli organismi aziendali proposti al controllo amministrativo delle prescrizioni.
Per rispondere alle difficoltà interpretative dovute al combinato disposto di più norme sulla prescrizione, in considerazione della scarsa divulgazione delle notizie legata al particolare periodo di ridotta attività lavorativa per le ferie estive e soprattutto a causa delle carenze interpretative della nota esplicativa diffusa dal Ministero della Salute il 3 Agosto u.s. - che non ci appare né condivisibile né esaustiva- in attesa di condividere con le Istituzioni competenti procedure applicative che superino le criticità esistenti,  si ritiene utile fornire alcune avvertenze  che si prega i Colleghi di tenere in debita considerazione anche al fine di determinare attraverso l’uniformità di applicazione delle nuove norme una maggiore tutela per la categoria.


L'Esecutivo Nazionale FIMMG CA


SCHEMA PROVVISORIO PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO
Premessa 
Si richiama preliminarmente l’attenzione su come il Legislatore sia stato particolarmente attento a subordinare all’atto curativo da parte del Medico - e non al solo atto prescrittivo farmacologico inteso quale atto di fornitura, economicamente a carico del SSN, del farmaco- qualsiasi ulteriore disposizione non necessariamente o immediatamente presente.
Si ribadisce pertanto l’interpretazione d’insieme ed olistica della cura.
Non essendo chiara l’espressione “patologia non cronica” si ritiene che tale situazione debba essere individuata dal medico stesso.
Nella prescrizione il medico terrà conto dell’anamnesi individuale farmacologica del soggetto, individuando le situazioni in cui la buona pratica clinica, ispirata al criterio di prudenza, determina l’opportunità di NON ricorrere a farmaci mai utilizzati nel singolo paziente in presenza di farmaco già utilizzato, risultato efficace e che non abbia prodotto effetti indesiderati. 
Si precisa che si intende per farmaco la sua completa composizione definita per semplificazione nel nome commerciale di fantasia o nella denominazione generica (principio attivo e azienda produttrice).

Conseguenze per il Medico di Continuità Assistenziale (MCA)
Considerato che normalmente, date le caratteristiche organizzative proprie del setting ove afferiscono di norma pazienti occasionali dei quali il medico non conosce la storia clinica, il MCA esegue, tra le norme di buona pratica clinica, una raccolta anamnestica accurata che indaghi anche l’approccio terapeutico precedentemente applicato per quel paziente sulle patologie croniche e non croniche, con particolare riferimento all’efficacia e alla assenza di precedenti reazioni avverse, riteniamo che si determinino per i MCA criticità procedurali esclusivamente di tipo gestionale ed amministrativo legate alle valutazioni condotte aposteriori dagli organismi aziendali preposti al controllo amministrativo delle prescrizioni. 
Si suggerisce pertanto, al mero scopo di evitare successive contestazioni di tipo amministrativo, di lasciare traccia scritta dell’anamnesi farmacologica determinante la prescrizione non per principio attivo o la apposizione della clausola di non sostituibilità, sull’Allegato M  e/o sul registro della sede, in modo da documentare efficacemente, a propria tutela, il processo decisionale determinante tale scelta.

Casi esplicativi
Si possono determinare le seguenti situazioni:

1.      Paziente con patologia cronica, già in cura:
Previa trascrizione sull’Allegato M e sul registro della sede delle notizie anamnestiche raccolte per orientare il proprio processo decisionale, il medico può prescrivere il farmaco abitualmente assunto dal paziente indicando il farmaco stesso con denominazione propria o con denominazione generica. Il farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.
In questo caso la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ potrà essere indicata SENZA motivazione sintetica.

2.      Paziente con patologia cronica per il quale si inizia la cura:
Previa trascrizione sull’Allegato M e sul registro della sede delle notizie anamnestiche raccolte per orientare il proprio processo decisionale, se da esse si evidenzia che il paziente non ha ancora avviato una terapia per la patologia cronica diagnosticata, il medico dovrà sempre indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo.
In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico). Il farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.
Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.
Naturalmente, verificata l’efficacia e la tollerabilità del farmaco effettivamente assunto dall’assistito, eventuali prescrizioni successive alla prima, seguiranno le modalità di cui al punto 1).

3.         Paziente affetto da un nuovo episodio di patologia non cronica:
Previa trascrizione sull’Allegato M e sul registro della sede delle notizie anamnestiche raccolte per orientare il proprio processo decisionale, il medico dovrà indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo nei casi in cui ritenga di utilizzare un farmaco, di cui sono disponibili farmaci equivalenti, con principio attivo mai usato in quello specifico paziente.
In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico). Il farmacista dovrà indicare al cittadino l’esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.
Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.
In tutti gli altri casi di patologia non cronica il medico prescrive il farmaco con denominazione propria, o con denominazione generica, composto da principio attivo  già precedentemente assunto dal paziente e aggiunge la clausola di non sostituibilità senza motivazione.

Motivazione della NON sostituibilità
Riguardo alla sintetica motivazione, quando necessaria per apporre la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ (casi 2 e 3 sotto esemplificati), questa potrà essere riferita a:
A.      motivi clinici, compresi quelli collegati all’anamnesi farmacologica: in tal caso si consiglia di indicare “motivi clinici” o sigla equivalente MC
B.      motivi correlati alla volontà dell’assistito, quando l’interessato, non sentendosi in grado di esercitare la libera scelta dal farmacista, edotto sui possibili maggiori costi della scelta, chiede al medico di indicare esplicitamente sulla ricetta il farmaco prescritto: in tal caso si consiglia di indicare “volontà dell’assistito” o sigla equivalente VA.